Alternative mutuo: il contratto di vendita con riserva di proprietà
Le caratteristiche di questa soluzione di compravendita
La stretta creditizia messa in atto dalle banche italiane ha penalizzato in maniera decisiva il settore immobiliare, con un netto calo della concessione di mutui casa. Se accedere ai prodotti finanziari per l’acquisto dell’abitazione diventa sempre più difficile, è necessario individuare delle alternative al mutuo per la compravendita degli immobili. Le principali soluzioni disponibili sono l’affitto a riscatto, già analizzato in un precedente post, e il contratto di vendita con riserva di proprietà, detto anche vendita con patto di riservato dominio.
Si tratta di un contratto di vendita dove il passaggio di proprietà tra compratore e venditore è differito nel tempo, causa pagamento rateale tra privati del prezzo di acquisto. Praticamente il compratore entra in possesso della casa acquistata, ma non ne acquisisce la proprietà che rimane invece del venditore, fino al momento in cui il compratore non ha provveduto al pagamento dell’intero prezzo stabilito.
Questa soluzione alternativa al mutuo è disciplinata dall’articolo 1523 cod. civ e oltre agli immobili può essere applicata anche alla vendita di cose mobili e mobili registrate (autoveicoli, arredamento, macchinari).
Quali sono le tutele per il venditore? Qualora il prezzo non dovesse essere interamente pagato, il venditore ha diritto a riprendersi il possesso dell’abitazione attraverso una risoluzione del contratto, qualunque sia la cifra già pagata dal compratore. In tale eventualità, il venditore dovrà ovviamente restituire i soldi già ricevuti dal compratore, ma ha comunque il diritto di trattenere una quota a titolo di compenso per l’uso che l’acquirente ha fatto dell’immobile, in base a quanto stabilito dall’ art. 1526 c.c. La risoluzione del contratto di vendita con riserva di proprietà non può però avvenire per il non avvenuto pagamento di una sola rata se questa se questa non supera 1/8 del prezzo complessivo secondo quanto stabilito dall’articolo 1525 c.c.