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Come tutelarsi negli acquisti a distanza

E’ necessario difendersi nelle televendite?

Le televendite sono programmi televisivi nei quali si pubblicizzano dei beni e si fornisce ai telespettatori la possibilità di acquistarli immediatamente.

Per fortuna oggi, con l’avvento del digitale terrestre,  ed il proliferarsi di televendite di qualità, il rischio di essere ingannati è sempre minore.

Come in tutti gli ambiti commerciali esistono televendite organizzate sia da persone serie e oneste, sia da venditori disonesti, che approfittano della distanza per rifilare ai telespettatori oggetti falsi o non rispondenti alle descrizioni fatte in TV, o talora, ad prezzo superiore al valore reale.

La normativa esistente tutela il compratore nel caso che il prodotto acquistato non sia conforme a ciò che era stato descritto con il diritto di recesso.

Il decreto legislativo n. 185/1999 relativo alla “protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza” prevede per chi ha comprato qualcosa in una televendita, 10 giorni di tempo per esercitare il diritto di recesso, per ripensarci, restituire la merce e riavere i soldi, dando disdetta tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

I giorni decorrono dalla data di consegna del prodotto acquistato. Il televenditore è obbligato a restituire il denaro entro 30 giorni dalla riconsegna della merce.

Tale norma però, a volte, viene aggirata in vari modi:

  • non consegnando direttamente la merce all’acquirente, ma invitandolo a ritirarla e pagarla presso un certo negozio, dove si trova già imballata; in tal caso, non è applicabile il diritto di ripensamento entro 10 giorni, perché l’acquisto è stato effettuato in un normale negozio;
  • proponendo oggetti personalizzati, ai quali il diritto di recesso non è applicabile; ad esempio, gioielli con impresse le proprie iniziali;

inviando, al consumatore che ha restituito la merce, una lettera che dice che quest’ultima è arrivata rotta o guasta e che quindi il rimborso non è dovuto.

Ma può persino capitare che il televenditore sparisca. L’emittente televisiva, in ogni caso, non è responsabile.

Nel caso in cui si ritenga di essere stati oggetto di una vendita ingannevole si deve scrivere una denuncia con lettera raccomandata A/R all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in cui siano ben specificati gli estremi, sia del venditore che del consumatore, e l’orario e l’emittente che ha trasmesso la televendita.