Pignoramento prima casa: lo stop da parte dello stato
Decade l’atto di pignoramento e di conseguenza l’espropriazione forzata e l’ipoteca su un immobile
Nell’ultima riunione del consiglio dei ministri, sotto la guida del neo-eletto Enrico Letta, l’ordine del giorno ha preso in considerazione un nuovo decreto legge, composto da ben ottanta articoli denominato “decreto del fare”, riguardante tutte le misure urgenti in materia di crescita per il rilancio dell’economia nazionale. Tra i numerosi punti in discussione, ha interessato maggiormente l’opinione pubblica, quello riguardante lo stop al pignoramento prima casa, da parte dell’agente di riscossione, in primo piano Equitalia.
Con tale decreto, si è cercato di ridurre l’autonomia di questa, per offrire maggiore flessibilità nella riscossione di un credito, per evitare che gli strumenti messi a disposizione dell’esattore, vadano a pregiudicare la sopravvivenza economica del soggetto debitore.
Viene quindi a decadere l’azione denominata “atto di pignoramento“, che ha come conseguenza l’espropriazione forzata e l’ipoteca su un immobile, se questa è considerata l’abitazione principale, ossia la casa nella quale il debitore ha posto la propria sede anagrafica e risulta essere il solo bene di cui dispone. In questo caso Equitalia, potrà iscrivere l’ipoteca sul bene, ma la stesa non potrà essere esercitata.
Faranno invece parte del pignoramento immobiliare, soltanto gli edifici che sono classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9, ossia le abitazioni stimate di lusso, come le ville ed i castelli, in questo caso l’agente per la riscossione, potrà procedere al pignoramento immobiliare, anche al fine di evitare una svalutazione del bene, in fase di vendita all’asta.
Per tutti gli altri immobili posti a garanzia di un debito e per i quali è previsto l’esproprio immobiliare, al fine di riscuotere un credito dovuto, la soglia è stata innalzata da 20.000 euro a 120.000 euro, inoltre il pignoramento diventa esecutivo non prima che siano trascorsi sei mesi dall’iscrizione dell’ipoteca, a differenza del vecchio decreto dove ne bastavano solo due. Altra importante novità è a favore dei contribuenti con problemi di liquidità, ma che cercano di estinguere il proprio debito.
Equitalia propone un piano di rateizzazione, aumentando il numero delle rate, che dalle precedenti 72 salgono a 120, ed in caso di peggioramento delle condizioni economiche del debitore, vi sarà un’ulteriore dilazione mensile. La possibilità di ripartire in un periodo più lungo del pagamento stesso, decadrà solo dopo il mancato versamento di otto rate, anche se non consecutive, al contrario delle due previste in precedenza.
L’immobile di proprietà quindi, non potrà più essere messo all’asta, in quanto lo stesso non farà più parte dei beni pignorabili, in pratica i singoli cittadini potranno conservare la propria abitazione per i debiti contratti con lo Stato, che possono restare inadempiuti, senza alcuna conseguenza per il debitore.
Il nuovo decreto non va ad includere che per le somme inferiori a 120.000 euro, altri soggetti che non siano lo Stato, come i privati o le stesse banche, possano rendere esecutivo l’atto di pignoramento, e nel caso il bene venga messo all’asta, Equitalia potrà far valere il diritto di prelazione sul ricavato.
Il non pignoramento prima casa, quindi riguarda esclusivamente Equitalia, le banche infatti potranno chiedere l’esproprio anche dell’abitazione principale, in caso di mancato pagamento delle rate di mutuo, esercitando così l’unica garanzia che le tutela dal rischio di insolvenza da parte del debitore.
Nella revisione dei poteri dell’agente di riscossione, è contemplata la riduzione dei costi che gravano sui contribuenti per le somme iscritte a ruolo, infatti sarà cancellato dalla cartella esattoriale il cosiddetto “aggio”, ovvero la percentuale del 7%, che essa riceveva per i contributi riscossi. La cartella esattoriale dovrà contenere solo i costi fissi, ed essere gravata naturalmente dagli interessi maturati.