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Obbligazione nei mutui: che cos’è?

Il contratto di mutuo prevede un accordo particolare fra due parti, le quali entrano in un accordo specifico denominato obbligazione. Sostanzialmente, si tratta di un contratto per cui il soggetto debitore, ovvero colui che ha ricevuto in prestito una somma di denaro necessaria all’acquisto della casa, è obbligato ad una particolare prestazione nei confronti del soggetto denominato creditore (ovvero la banca o la società di finanziamenti che ha erogato il prestito).

È ovvio che la prestazione cui fa riferimento l’obbligazione è di tipo economico: nel momento in cui si stipula un contratto di mutuo, il debitore viene così “obbligato” al pagamento di rate mensili per rimborsare il prestito ottenuto.

Gli elementi dell’obbligazione

In generale, quando si parla di obbligazione si hanno di fronte i seguenti fattori: il debitore ed il creditore, ovvero i soggetti del rapporto sancito dal contratto di mutuo; la prestazione, ovvero ciò che determina il diritto del creditore rispetto al debitore, nonchè l’obbligo di quest’ultimo rispetto al creditore. In sostanza, attraverso la prestazione vengono determinati il credito ed il debito dell’obbligazioneObbligazione mutuo
.
Per ultimo, viene stabilita l’entità dell’oggetto dell’obbligazione, cioè il bene intorno al quale è costituito il rapporto.

Inadempimento dell’obbligazione

Nel momento in cui il debitore non paga una rata del mutuo, o comunque non segue la prestazione definita nel contratto, tecnicamente si fa riferimento all’inadempimento dell’obbligazione: ciò accade ad esempio se non vengono pagati gli interessi di una rata.

In questo caso il soggetto che ha concesso il mutuo può, ai sensi dell’articolo 1820 del codice civile, avvalersi del diritto di risolvere il contratto a suo favore. In particolare l’articolo 1218 sancisce che: “il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.”