Aprire la partita Iva con il regime dei minimi
I requisiti per poter accedere alla soluzione e i conseguenti vantaggi
Il regime dei minimi introdotto dalla L. 244/2007 ex art. 1 comma 96-117 è stato modificato dall’attuazione del disposto normativo contenuto nel D.L. 98/2011. Per l’anno in corso, tutti coloro che vogliono esercitare la professione di imprenditore possono beneficiare del nuovo regime dei minimi, specificandolo in fase di compilazione della richiesta di attribuzione di Partita Iva.
Quali sono i vantaggi ed i presupposti di accesso al regime dei contribuenti minimi?
I vantaggi si possono riassumere come di seguito :
1) nessun obbligo di tenere e registrare le scritture contabili relative all’Iva e alle imposte dirette;
2) nessuna liquidazione Iva periodica;
3) nessun versamento IRAP;
4) esonero dagli studi di settore;
5) nessuna dichiarazione annuale Iva;
6) nessuna applicazione della ritenuta d’acconto;
Da ultimo, il beneficio della tassazione agevolata è previsto fino a un massimo di 5 anni consecutivi o, comunque, fino al compimento dei 35 anni, se i 5 anni scadono prima del compimento di tale età.
In relazione alla esenzione dell’Iva e della ritenuta di acconto è necessario che in ogni fattura venga riportata la dicitura che ne specifichi tale privilegio.
A fronte dei molteplici vantaggi descritti si hanno i seguenti minimi obblighi:
1) emissione e numerazione progressiva, nonché conservazione delle fatture di acquisto;
2) documentazione puntuale dei corrispettivi;
3) pagamento di Iva sulle transazioni commerciali intracomunitarie e in tutti gli altri casi in cui l’imposta è prevista.
Per poter accedere ed usufruire del regime dei minimi è necessario che ricorrano alcuni presupposti fondamentali per l’aspirante contribuente:
1) non deve aver registrato un reddito annuo superiore a €. 30.000;
2) deve essere inquadrato come ditta individuale,
3) non deve acquistare, prendere in locazione o in appalto, beni strumentali per un valore complessivo superiore a €. 15mila;
4) nei tre anni precedenti l’accesso al regime non deve aver esercitato attività professionale e d’impresa;
5) non può, in fase di regime, contrattualizzare nessun tipo di rapporto di lavoro, atteso che non può sostenere costi per l’impiego di personale dipendente o per rapporti di collaborazione;
6) non deve compiere operazioni di esportazione, nonché servizi collegati agli scambi esteri;
7) l’attività deve avere il carattere della “novità” e non essere un mero prosieguo di alcuna attività precedente.
In base a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, al venir meno anche di uno solo dei requisiti suddetti, il contribuente perde il diritto a usufruire del regime fiscale agevolato a decorrer dall’anno successivo, salvo non aver conseguito un reddito pari o superiore a 45mila euro per cui la decadenza del beneficio ha effetto immediato.
Un cenno particolare merita la gestione dell’Iva, assunto che questa applicata sugli acquisti effettuati non può essere detratta, per cui questa per il contribuente minimo è un costo.