Modulo 730 – 2013: istruzioni di compilazione e le novità rispetto al 2012
Una pratica guida per la compilazione della dichiarazione dei redditi
Si avvicina la scadenza per la compilazione della dichiarazione dei redditi: i lavoratori dipendenti e i pensionati dovranno presentare, tramite proprio datore di lavoro o un CAF (Centro di Assistenza Fiscale), il Modulo 730 – 2013 per i redditi relativi al 2012.
Ecco alcune semplici istruzioni sul Modulo 730 che consentiranno di fare chiarezza: il modello si trova già online sul sito dell’Agenzia delle Entrate e va presentato appunto tramite una delle due modalità sopra indicate; se viene inoltrato presso il proprio datore di lavoro (sostituto d’imposta) la scadenza prevista per la presentazione è fissata al 30 aprile 2013, mentre per la compilazione presso un Centro di Assistenza Fiscale o altro professionista abilitato la scadenza dei termini è fissata al 31 maggio 2013.
La seconda modalità è la più consigliabile: infatti oltre alla scadenza prorogata, si avrà l’indubbio vantaggio di essere tutelati dalle responsabilità derivanti da eventuali errori di compilazione o inesattezze; i Caf hanno infatti l’obbligo di controllare i documenti presentati, la correttezza dei calcoli effettuati e delle detrazioni.
La presentazione del 730 consentirà al contribuente tra le altre cose di riscuotere eventuali rimborsi di imposta risultanti a credito. Gli importi da inserire nel modulo sono quelli derivanti da redditi da lavoro dipendente o pensione, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa compresi quelli a progetto, i redditi derivanti da terreni e fabbricati situati sul territorio nazionale o all’estero, i redditi da lavoro autonomo che non richiedono l’apertura di una partita IVA, i redditi soggetti a tassazione separata (ad esempio le somme ricevute in eredità). Andranno inoltre inserite negli appositi spazi le somme relative agli oneri deducibili e alle spese detraibili.
Rispetto allo scorso anno ci sono alcune importanti novità, riguardanti in particolar modo l’IMU, la nuova Imposta Municipale Unica introdotta nel 2012, le agevolazioni per le ristrutturazioni edilizie e il contributo versato al Servizio Sanitario Nazionale con il premio RC auto.
Per quanto riguarda le novità derivanti dall’introduzione dell’IMU, nei casi di immobili o terreni non locati l’IMU sostituisce l’Irpef e le altre addizionali sui fabbricati, mentre su quelli locati andranno pagate sia l’IMU che l’Irpef e le relative addizionali.
Sul capitolo delle detrazioni per ristrutturazioni edilizie, la principale novità riguarda le modifiche del tetto di spesa e della percentuale di detrazione: infatti per tutti i lavori di ristrutturazione edilizia effettuati nel periodo compreso tra il 26 giugno 2012 e il 30 giugno 2013 sarà possibile portare in detrazione il 50% della spesa con un tetto massimo fissato a 96000 euro; per il restante periodo si potrà invece beneficiare di una detrazione del 36% con un tetto massimo di 48000 euro. È inoltre possibile detrarre le spese per la riqualificazione energetica degli edifici svolta entro il 30 giugno 2013 usufruendo di una detrazione del 55%; la detrazione di imposta è divisa in dieci rate annuali per tutti, anche per i cittadini con età superiore a 75 e 80 anni che fino al 2012 potevano scegliere tra 3 o 5 rate.
Infine i contributi sanitari che vanno versati obbligatoriamente al SSN con il premio assicurativo della RC auto non saranno più detraibili per l’intero importo ma soltanto per la quota che eccede i 40 euro.
Gli oneri deducibili e le altre spese che possono essere portate in detrazione, come le spese per l’istruzione e le donazioni in beneficienza, resteranno invariati.