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Cosa cambia per il franchising con la riforma Fornero?

La tutela dei lavoratori nel mondo del franchising

In alcuni casi di affiliazione commerciale,, come alternativa al franchising viene proposta l’Associazione in partecipazione attraverso la quale l’associato vede diminuire il rischio d’impresa.

L’associazione in partecipazione prevede che un soggetto (l’associato) apporti nell’impresa di un altro soggetto (l’associante) beni o denaro, in cambio di una partecipazione agli utili dell’impresa stessa.

Il franchising si caratterizza invece per la totale indipendenza degli imprenditori affiliati e un maggior rischio d’impresa da parte di questi ultimi.

L’associato del modello dell’associazione in partecipazione non ha pieno potere all’interno dell’azienda, ma in compenso può contare in un  rischio di impresa notevolmente ridotto.

Tra le numerose novità contenute nel DDL lavoro c’è la modifica della disciplina dell’associazione in partecipazione.

Quali sono le innovazioni previste dalla Riforma del Lavoro?  quale deve essere l’apporto di lavoro da parte dell’associato?

Il disegno di legge n. 3249, presentato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali Fornero, che reca le “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita” interviene sull’associazione in partecipazione con l’articolo 10, per poter limitare l’uso improprio di questa tipologia contrattuale che, comunque, nell’ambito dei rapporti di lavoro autonomo è quella che maggiormente tutela il prestatore d’opera.

Il DDL prevede che i rapporti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro instaurati o attuati senza che vi sia stata un’effettiva partecipazione dell’associato agli utili dell’impresa o dell’affare, ovvero senza consegna del rendiconto previsto dall’articolo 2552 del codice civile, si presumono, salvo prova contraria, rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Oggi gran parte degli associati in partecipazione si concentrano nelle catene di intimo, profumerie, agenzie di viaggi, erboristerie, rivendite di divani, accessori, abbigliamento, centri estetici e librerie.

Tecnicamente si tratta di lavoratori autonomi, inquadrati da un contratto che li assimila a soci delle imprese commerciali presso le quali svolgono in realtà mansioni di semplici dipendenti.

Da oggi in poi il falso associato dovrebbe essere inquadrato con un contratto a tempo indeterminato; mentre ora la parte datoriale ha la possibilità di assumerlo con tipologie contrattuali ben più convenineti, se in grado di dimostrare la natura non subordinata del rapporto di lavoro.