Si può cedere il contratto di affiliazione?
La normativa prevede che su ogni contratto debbano essere indicate espressamente le condizioni
La Legge 129/2004 si applica a tutti i contratti di affiliazione commerciale e tutela il diritto della concorrenza
L’art. 3.4, lett. g) prevede che il contratto debba indicare espressamente “le condizioni di rinnovo, risoluzione o eventuale cessione del contratto stesso”.
Il contratto di affiliazione è destinato, per sua natura, a durare più a lungo possibile.
Durante la vigenza del contratto la cessione può avvenire nell’interesse di entrambe le parti.
Però nel contratto di franchising la cessione da parte dell’affiliante non può essere messa sullo stesso piano della cessione da parte dell’affiliato.
Il franchisor, di solito, si riserva la facoltà di cedere, senza aver bisogno dell’assenso dell’affiliato, il contratto di affiliazione a imprese che fanno parte del proprio gruppo
Può succedere, per esempio, nel caso di una riorganizzazione o razionalizzazione dell’intero gruppo, per ragioni di carattere fiscale, o per la tutela della proprietà industriale e così via.
Questo cambiamento soggettivo nella titolarità del contratto di franchising, normalmente non ha nessuna ripercussione per l’affiliato.
Il franchisee può avanzare qualche reclamo solo se da tale cessione derivano cambiamenti per la gestione del contratto e l’erogazione dei relativi servizi.
Per l’affiliato la situazione è invece un po’ più complessa.
Solitamente le caratteristiche personali dell’affiliato a una rete in franchising, le sue condizioni personali, finanziarie ed economiche, le sue capacità manageriali, giocano un ruolo fondamentale, per cui l’affiliante, di norma, si riserva sempre la facoltà di dare o negare il consenso.
Il consenso alla cessione non può comunque essere irragionevolmente negato: il franchisor rischierebbe di essere accusato di comportamento non in buona fede.