IMU: alcune piccole agevolazioni da non dimenticare
Le detrazioni richiedibili sull’imposta
Con l’introduzione dell’IMU, ovvero la tassa di possesso sugli immobili, si tornerà a pagare anche la tassa sulla prima casa, ovvero sull’immobile in cui si risiede abitualmente e su tutte le sue pertinenze fino a un massimo di tre (cantina, garage, tettoia) e se l’abitazione principale è composta da più unità abitative, solo una verrà considerata prima casa. È importante ricordarsi di alcune agevolazioni fiscali e detrazioni che alleggeriscono il carico del pagamento.
Innanzitutto, dato che la definizione “prima casa” aveva dato luogo a controversie sull’interpretazione, con l’introduzione dell’IMU è stato specificato che luogo di residenza abituale e residenza anagrafica non possono essere scisse ma devono coincidere.
La prima agevolazione riguarda le famiglie con figli a carico che non superano i 26anni: per ciascun figlio la famiglia ha diritto a uno sgravio di 50 euro sulla tassa, fino a un massimo di 400 euro (8 figli).
Un’altra agevolazione riguarda il caso di successione: il coniuge superstite diventa soggetto unico passivo in relazione al possesso dell’immobile succeduto e ha diritto a un’aliquota ridotta dello 0,4% e a 200 euro di detrazione fiscale IMU.
Anche gli immobili rurali possono essere oggetto di esenzioni fiscali; in particolare, la nuova normativa ha stabilito che i fabbricati situati in terreni di montagna o di collina sono esentati dal pagamento del tributo; i terreni montani e collinari vengono stabiliti in base alla circolare ministeriale del 1993, fino a nuovo emendamento.
I terreni agricoli montani pur essendo esenti dall’imposta comunale, non sono però esenti dall’imposta diretta; usufruiscono delle agevolazioni Imu qualora il terreno sia posseduto e condotto da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali, oppure da società che abbiano come oggetto unico l’attività agricola e il cui amministratore o socio sia iscritto alla gestione previdenziale agricola.
Tutti i terreni sono tuttavia soggetti al pagamento dell’Imu per la parte che supera i 6 mila euro, con riduzioni progressive fino al raggiungimento dei 32 mila euro di valore stimato, anche quelli montani e collinari.