Mutui prima casa: le agevolazioni fiscali previste
Quali sono le detrazioni e i requisiti per beneficiarne
Le agevolazioni fiscali previste dalla normativa italiana relativamente all’acquisto della prima casa si rifanno alla Legge n°388 del 23 dicembre 2000 e alle relative piccole modifiche apportate negli ultimi anni. Termine importante da definire è sicuramente l’accezione di prima casa per poter poi definire il concetto di mutuo prima casa e le relative agevolazioni.
Per prima casa si intende l’abitazione principale e la sua conseguente unicità nell’asse patrimoniale del richiedente il mutuo con agevolazione per prima casa. In qualità di proprietari di prima casa si ha diritto alla detrazione fiscale degli interessi passivi sostenuti, così come degli oneri accessori e delle quote di rivalutazione dovute a eventuale indicizzazione del tasso del mutuo ipotecario di riferimento.
Ricordiamo che la detrazione fiscale annua è prevista nella misura del 19% e con il limite massimo annuo dell’importo di € 3615,20, in quanto tale andrà ad abbattere l’imposta che il contribuente sarà chiamato a pagare per l’anno fiscale di pertinenza. Nel complesso le agevolazioni fiscali relative all’acquisto della abitazione principale sono:
- l’imposta ipotecaria e l’imposta catastale nella misura di € 168,20 per entrambe
- l’abbattimento dell’imposta di registro del 3% rispetto alla misura prevista
- la detrazione fiscale pari a € 3615,20 come sopra indicato.
Interesse particolare rivestono i requisiti minimi necessari per poter accedere alle agevolazioni fiscali sopra menzionate. Tra esse la normativa vigente prevede che l’abitazione acquistata non sia classificabile come abitazione di lusso e che la stessa si trovi nel Comune di residenza dei richiedenti l’agevolazione (possibile trasferire ivi la residenza entro 18 mesi dalla stipula del contratto di acquisto della casa). Altra condizione è che nessuno dei richiedenti l’agevolazione possieda altra abitazione, oppure diritto di usufrutto, di nuda proprietà o di uso dell’abitazione. L’agevolazione spetta a tutti i richiedenti del mutuo ipotecario in egual misura. L’agevolazione è inoltre trasmissibile all’acquirente dell’abitazione che abbia effettuato anche la procedura di accollo del mutuo ipotecario, oppure è trasmissibile per mortis causa agli eredi legittimi o al legatario.