Sospensione mutui: una nuova proroga fino al 31 marzo
L’ABI ha prolungato il termine per la presentazione delle domande
Buone notizie per le tante famiglie in difficoltà in questo particolare momento economico. Il termine per la presentazione delle domande della sospensione delle rate dei mutui è stato prorogato al 31 marzo 2013.
La decisione è stata presa dall’ABI, associazione bancaria italiana, in accordo con 13 associazioni dei consumatori ed ha subito ricevuto il parere positivo della competente Commissione Parlamentare della Camera dei Deputati.
Si tratta della quinta proroga concessa dall’organo. I motivi di tali operazioni vanno ricercati nelle numerose difficoltà finanziare che le famiglie italiane stanno riscontrando in questo momento di crisi economica. Si pensi che, dati alla mano, le richieste di sospensione approvate alla data del 31 dicembre ammontavano a circa 85.000 mutui per un valore di circa 10 miliardi di euro.
Nello specifico in che cosa consiste la sospensione mutui? Permette di interrompere per almeno 12 mesi il pagamento delle rate del mutuo. Può essere effettuata una sola volta, nel corso del piano di ammortamento.
La sospensione può essere richiesta per i mutui con importo fino a 150.00euro stipulati per l’acquisto o la ristrutturazione dell’abitazione principale. Requisito fondamentale affinché la richiesta si accettata è non superare il limite di euro 40.000 a titolo di reddito imponibile.
La richiesta può essere inoltrata per i seguenti motivi:
- sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni;
- cessazione dei rapporti di lavoro di cui all’art. 409, n. 3, c.p.c, esclusi i casi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa;
- cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia/anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa;
- sopraggiunta non autosufficienza o decesso.
Queste le informazioni principali sulla sospensione delle rate mutuo, che può essere richiesta fino al 31 marzo 2013, grazie alla proroga stabilita dall’ABI.